(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge  regionale  10  settembre  2001,  n.  22,  recante
Disposizioni in materia di  situazioni  da  rischio  amianto,  ed  in
particolare: 
      l'art. 7, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata ad intervenire con appositi contributi a  sostegno  delle
spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela
legale, che le persone affette da malattie  correlabili  all'amianto,
residenti  nel   territorio   regionale,   sostengono   nel   periodo
intercorrente   fra   la   presentazione   della   domanda   per   il
riconoscimento della malattia  professionale  e  la  conclusione  del
relativo procedimento; 
      l'art. 8, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata a concedere contributi alle Aziende  sanitarie  regionali
per  la  realizzazione  di  progetti  di  ricerca  sulla  prevenzione
primaria, secondaria e sul  trattamento  delle  malattie  correlabili
all'amianto; 
      l'art. 8, comma 3, con il quale l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata a concedere contributi annui  alle  associazioni  esposti
all'amianto aventi sede nel territorio regionale,  a  sostegno  delle
spese per le funzioni istituzionali; 
    Visto l'art. 30 della legge regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e
successive modificazioni,  che  prevede  che  la  determinazione  dei
criteri e delle modalita' ai quali l'Amministrazione  deve  attenersi
per la concessione di incentivi deve essere disposta con regolamento; 
    Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi regionali
per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui
agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12
settembre 2001, n. 22» emanato con proprio decreto n. 0160/Pres.  del
25 maggio 2006; 
    Ravvisata la necessita' di apportare delle modifiche al  fine  di
superare  le  criticita'  evidenziate  sulla  base  delle  esperienze
maturate negli anni di vigenza del testo regolamentare emanato; 
    Esaminato il testo  regolamentare  di  modifica  del  regolamento
emanato con proprio decreto n. 0160/Pres del 25 maggio 2006  proposto
dalla Direzione centrale salute e protezione sociale; 
    Ritenuto  di  adottare  le  proposte  modifiche  alla  disciplina
regolamentare contenuta nel proprio  decreto  n.  0160/Pres.  del  25
maggio 2006; 
    Ritenuto quindi, di  emanare  il  «Regolamento  di  modifica  del
Regolamento per la  concessione  dei  contributi  regionali  per  gli
interventi in materia di situazioni da rischio amianto  di  cui  agli
articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e  3,  della  legge  regionale  12
settembre 2001, n. 22  (Disposizioni  in  materia  di  situazioni  da
rischio amianto); 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  del  11  ottobre
2012, n. 1753, con la quale e' stato  approvato  il  «Regolamento  di
modifica del Regolamento per la concessione dei contributi  regionali
per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui
agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12
settembre 2001, n. 22  (Disposizioni  in  materia  di  situazioni  da
rischio amianto)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il
«Regolamento di modifica  del  Regolamento  per  la  concessione  dei
contributi regionali per gli interventi in materia di  situazioni  da
rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1  e  3,
della legge regionale 12  settembre  2001,  n.  22  (Disposizioni  in
materia di situazioni da rischio amianto)», nel  testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale dal presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO